Domande frequenti

Sono costretto a coprire i turni di presenziamento voluti dall’azienda? E se sono reperibile e mi chiama il coordinatore per andare a presenziare, devo andare per forza?

NO E NO. TUTTI i turni di presenziamento DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere concordati con il sindacato, altrimenti la ferrovia può solo avvisare i sindacati che sta per chiedere cortesemente ai lavoratori di fare i presenziamenti. Sono quindi tutti turni su base volontaria, anche (e soprattutto) sabato e domenica, che sono i nostri giorni di riposo. Attualmente in base all’ Art.79 del CCNL Mobilità AF del nostro CCNL (pag. 126) la reperibilità serve a garantire sicurezza, continuità del servizio e funzionalità degli impianti A FRONTE DI SEGNALAZIONE DI GUASTI O ANOMALIE, non sono quindi contemplate attività lavorative o di “pronto intervento” quali ad esempio i turni di presenziamento o la chiamata per scortare una ditta o fare manutenzione. In caso di chiamata da parte del coordinatore, se non si tratta di un guasto (nel qual caso è obbligatorio intervenire) bisogna trasmettere un fonogramma ( M40 di reitera ordine) in cui si dice che secondo l’ Art. 79 l’ordine impartito non è conforme al CCNL e che se vogliono che venga eseguito devono reiterare l’ordine per iscritto.

Le trasferte verso altri nuclei in supporto sono obbligatorie?

PURTROPPO SÌ. A rigor di logica dovrebbero essere concordate con i sindacati o quantomeno con il lavoratore interessato, ma l’ Accordo del 10/01/2024 nella sezione C primo paragrafo (pag. 7) rimodula l’impianto di appartenenza dal nucleo all’UM mantenendo però il Nucleo Manutentivo come sede di lavoro, rendendo di fatto l’esser comandati a prestare servizio anche ai confini dell’Unità Manutentiva una imposizione. Restano ovviamente in vigore i pagamenti delle competenze relative e i trattamenti relativi come, ad esempio, l’albergo nel caso di mancanza di ore di riposo. L’ Accordo di Chiarimento del 17/02/2004 nel punto 1 specifica che la partenza e il ritorno nel proprio nucleo deve essere all’interno del proprio orario di servizio di giorno deve essere di massimo 9 ore comprensivo dei tempi di viaggio, di pausa e refezione eventuale. Di notte l’orario di lavoro, in base all’ Art. 27 comma 1.4 del CCNL Mobilità AF, non può superare le 8 ore. Ne consegue quindi che la partenza e l’arrivo dal proprio nucleo deve rimanere all’interno di questi limiti.

Le ore di intervento in reperibilità comprendono anche i viaggi casa lavoro?

ASSOLUTAMENTE SÌ. Specifichiamo però bene una cosa.

L’ Art. 79 comma 3 del CCNL Mobilità AF dice che il tempo complessivo di intervento comprende sia il tempo impiegato per raggiungere il sito (ovvero il nucleo), sia il tempo impiegato per rientrare dal sito (tipicamente il tempo di ritorno a casa), sia ovviamente il tempo utilizzato per la riparazione del guasto. Diversamente è il pagamento delle ore di straordinario: in questo caso vale il tempo tra quando vai sul guasto partendo dal tuo nucleo a quando fai ritorno sempre nel nucleo. Per il conteggio delle ore di intervento totali, utili per il calcolo delle ore di riposo, bisogna considerare da quando si parte a quando si arriva a casa.

Esempio: se hai un’ora di viaggio da casa al lavoro e fai 2 ore di intervento avresti 1 ora di andata, 2 ore di straordinario e 1 ora di ritorno. Se non hai ancora usufruito delle 8 ore di riposo dal termine della tua prestazione, da quando arrivi a casa partono le 8 ore di riposo. Per cui a livello economico il tuo pagamento consiste nell’indennità di chiamata e in 2 ore di straordinario, mentre a livello di sicurezza e riposo, il tempo di intervento su cui calcolare le ore di riposo sono 4. Se quindi ad esempio arrivi a casa all’una di notte e non avevi ancora usufruito delle 8 ore di riposo dopo la prestazione lavorativa, prima delle 9 del mattino non puoi entrare in servizio. In alcune DOIT si dice diversamente, come ad esempio che l’intervento termina all’orario di partenza dal nucleo per ritornare a casa perché sul rapportino di prima anormalità l’ultimo orario da compilare è quello, ma non è così.

La frase incriminata sul CCNL è “Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo”. È chiaro quindi che viene considerato sia il tempo da quando parti da casa per raggiungere il “sito” (nucleo manutentivo, luogo del guasto, ecc.), che il tempo necessario a rientrare dal “sito”. Ma se prima sei partito da casa per intervenire in reperibilità, il rientro non può che essere a casa.

Sono stato appena assunto e mi hanno assegnato gia’ ad uno specifico nucleo. Mi spetta la trasferta quando faccio i corsi iniziali?

DI NORMA SI’, MA DIPENDE. Se l’azienda ti ha appena assunto e nel contratto o nel foglio dell’incarico è espressamente scritto che a far data dal giorno dell’assunzione sei assegnato ad un nucleo specifico, secondo l’ Art. 77 comma 1 paragrafo 1.3 del CCNL Mobilità AF (pag. 122) se i corsi che vieni mandato a fare sono fuori dal comune del tuo nucleo, allora ti spetta certamente la trasferta, mentre se i corsi sono nello stesso comune del nucleo, o se sul contratto sono presenti clausole in merito oppure la data di assegnazione al nucleo è successiva al periodo dei corsi, allora non ti spetta, in quanto in quel momento la tua sede di lavoro risulta essere la scuola professionale. L’ Accordo del 10 gennaio alla lettera J primo paragrafo (pag. 18) inoltre aggiunge che l’azienda stessa si occuperà in caso di formazione di provvedere a vitto, alloggio e viaggi in sostituzione del trattamento della trasferta qualora fosse necessario.

L’assemblea ha a disposizione dei legali a supporto che possano portare avanti le eventuali cause che andranno fatte?

FINALMENTE SÌ. Ma la domanda richiede una risposta articolata.

Innanzitutto, ricordiamo che il gruppo organizzativo dell’assemblea è composto da semplici lavoratori della manutenzione che, da quel benedetto 10 gennaio, stanno svolgendo un duro lavoro dedicando molto del loro tempo libero alla causa.

Avendo sviluppato anche il progetto sindacale, l’Organizzazione Sindacale ANLM ha come supporto dei legali esperti nell’ambito lavorativo con anche una notevole esperienza nell’ambito ferroviario.

Come sindacato, l’ANLM si sta concertando con loro proprio per studiare la migliore linea d’azione da seguire in base a tutte le azioni che ci sono e che si deciderà di attuare.

Durante gli scioperi sarei dovuto essere reperibile, ma mi sono accorto che mi e’ stata tolta la reperibilita’ in quei giorni. L’azienda puo’ fare questo?

DECISAMENTE NO! Tra gli obblighi del personale all’ Art. 56 comma 2 lettera f) (pag. 107) c’è la reperibilità, ed inoltre nell’ Art. 79 comma 2 (pag. 126) sulla reperibilità c’è scritto che un dipendente è reperibile soltanto fuori dall’orario di servizio. Secondo l’ Art. 79 comma 4 (pag. 127) infatti in orario di servizio e durante la pausa di refezione non è considerato reperibile per cui, visto che i nostri scioperi sono sempre stati entro la prestazione giornaliera, la reperibilità è comunque garantita dal lavoratore. Le norme tecniche degli scioperi indetti, nel punto 2.2 spiegano e definiscono chiaramente e senza alcuna possibilità interpretativa che i lavoratori reperibili scioperanti continuano ad essere reperibili, solo che non devono essere chiamati per altre attività al di fuori della riparazione dei guasti. Ergo l’indennità di reperibilità devono pagarla sicuramente e non possono usare scuse su eventuali errori o forzature del sistema informatico, perché altrimenti anche chi ha scioperato sulla prestazione al mattino ma ha fatto la prestazione notturna successiva, si sarebbe trovato una anomalia.

Inoltre, nel caso vi avessero chiamato, potrebbero anche dirvi “non potevi essere reperibile ma sei intervenuto in disponibilità”. Non lasciatevi abbindolare. Risulta evidentemente una strategia per confondere le acque e accalappiare le persone “regalando” loro la disponibilità. Tutto ciò è moralmente sbagliato e antisindacale! Se eravate reperibili vi DEVONO pagare la giornata di reperibilità. Non possono continuare a fare quello che vogliono.

Perchè dovrei togliermi ora dal sindacato e non a fine anno?

In molti si stanno domandando perché fare la revoca sindacale alle varie organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo ora, invece di aspettare la fine dell’anno, considerando che comunque l’obolo ai sindacati viene comunque pagato fino alla fine dell’anno.

I motivi sono molteplici.

Il più importante ovviamente è quello di mandare un segnale forte e deciso alle varie sigle, dimostrando loro il nostro dissenso e la perdita di fiducia nei loro confronti.

Inoltre, la scadenza della tutela sindacale ha validità a partire dal mese successivo alla disdetta; perderebbero quindi praticamente subito i numeri per poterci rappresentare e firmare in vece nostra, decidendo arbitrariamente del nostro futuro.

In ogni caso a livello giuridico un sindacato NON PUO’ ESIMERSI dal tutelare un lavoratore, sia esso un suo iscritto o meno; l’unica differenza può risiedere in alcuni servizi che il sindacato può fornire in maniera agevolata ai loro iscritti, servizi che comunque non possono riguardare la tutela dei lavoratori.

L’ Art.3 comma 8 (pag. 11) dice che i CCNL sono sottoscritti formalmente dalle OO.SS. che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza (ovvero noi lavoratori), previa consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice. Il che si traduce ovviamente nell’impossibilità per loro di ricontrattare il CCNL qualora non avessero i numeri di rappresentanza, cosa che però al momento hanno. E il nuovo CCNL ovviamente recepirà e integrerà l’accordo del 10 gennaio, rendendo così più appetibile la nostra privatizzazione definitiva, ricadendo in un baratro oscuro di turnazioni assurde e orari improbabili al soldo dei capricci aziendali. Far perdere loro questi numeri il prima possibile li rallenterà fino allo stallo.

Se si va a leggere l’elenco dei comportamenti antisindacali nello statuto dei lavoratori, anche se andrebbe applicato al datore di lavoro, si noterà chiaramente che sono state invece proprio le OO.SS. firmatarie dell’accordo ad aver attuato tutta una serie di comportamenti antisindacali. E se questo non è un buon motivo per dar loro il ben servito… Cosa stiamo aspettando ancora?

Dar loro la possibilità di redimersi fino alla fine dell’anno non serve. Stanno ancora cercando di salvare capra e cavoli, senza però fare veramente i nostri interessi. Finché continueranno ad avere i numeri per firmare e poter dire la loro, ed avendo dimostrato chiaramente la loro malafede, come si può dar fiducia a qualcuno che sta aspettando solo che noi lavoratori ci rassegniamo all’inevitabile, così possono concludere il loro contrattino con l’azienda alle spalle di coloro che rappresentano?

Meditate o colleghi indecisi. Meditate sul futuro che vorreste avere e se vale la pena non fare la disdetta e rischiare di piangere miseria dopo, o cercare di fare di tutto, partecipare alla lotta insieme a tutti noi cercando di ottenere il miglior futuro possibile per tutti.

Per i neo assunti che stanno subendo terrorismo:

Facciamo chiarezza: forse voi non ci crederete ma il vostro è già un contratto a tempo indeterminato! ( https://www.informazionefiscale.it/apprendistato-contratto-a-tempo-indeterminato-durata-licenziamento-sanzioni) Ovviamente è una versione particolare perché prevede l’apprendistato per 3 anni (quindi a tempo) ma comunque è indeterminato perché è professionalizzante e volto all’assunzione. Ha solo alcune clausole in più per il licenziamento da parte dell’azienda, tipo l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione con esito positivo (altrimenti che apprendistato sarebbe?) ma comunque verso la fine c’è la frase che “il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Non dovrete firmare un altro contratto perché è già questo il vostro tempo indeterminato!

Detto ciò (e spero di avervi un momento stupito e tranquillizzato). leggete bene il vostro contratto. Controllate bene i vincoli e controllate quali sono i vostri doveri nei confronti dell’azienda; voi dovete studiare e attenervi alle regole di RFI, ma il diritto agli scioperi, il diritto sindacale, il diritto alla dignità, sono diritti inalienabili che trovate nello statuto dei lavoratori! Il licenziamento precoce può avvenire solo per giusta causa, e tra le cause NON C’È E NON DEVE ESSERCI L’APPARTENENZA AD UN GRUPPO, RELIGIONE, SINDACATO, ASSEMBLEA O PERCHÉ HAI SCIOPERATO! Non solo sarebbe comportamento antisindacale, ma il fare terrorismo su queste cose è pure passibile di denuncia alle forze dell’ordine!

Se voi fate di tutto per rispettare le regole (che non vuole dire mettersi a 90 e dimenticarsi di avere dei diritti oltre che dei doveri) non potete essere penalizzati.

Ma cosa succede allo scadere del tempo di apprendistato? In questo caso sia il lavoratore che l’azienda possono recedere senza l’obbligo di dare motivazioni valide. È altresì vero che se il lavoratore ha dubbi sul recesso dell’apprendistato da parte dell’azienda può avvalersi di un legale per richiedere spiegazioni. E se in quel caso per caso ci fosse una registrazione di minaccia fatta in qualunque momento dell’apprendistato (ma soprattutto in QUESTO momento), tutto prenderebbe un’altra piega.

Ovviamente se denunciate dovete avere le prove. E a tal proposito vi consiglio di registrare, se riuscite, la conversazione con un telefono. L’audio ovviamente non potete diffonderlo (finireste nel torto per violazione della privacy) ma dovete tenerlo per giudici e forze dell’ordine come prova in caso di denuncia. A tal proposito leggetevi anche questo ( https://www.laleggepertutti.it/463333_registrare-una-conversazione-di-nascosto-e-reato) giusto per farvi capire che non sono cose inventate ma c’è una base normativa solida.

Al termine della minaccia fate presente alla persona che avete registrato la conversazione, che è legale, nelle vostre facoltà, se ne vuole una copia dategliela pure e che se queste minacce diventeranno reali andrete a denunciarlo alle forze dell’ordine. Potete anche bluffare se non avete registrato nulla. Provateci. Non fatevi mettere i piedi in testa, parlate coi vostri colleghi e studiate bene questo caso insieme e cercate di rimanere uniti. In fondo voi siete i nostri nuovi colleghi e compagni di viaggio e dovremo aiutarci a vicenda.

Se l’azienda fa un errore del genere ne paga le conseguenze. Non siete soli in queste cose. Provate a sentire i sindacati di base in merito alla questione. Cobas, USB e CUB hanno dato la loro disponibilità. E se noi di ANLM non vi abbiamo convinto, loro magari vi possono dare quelle certezze che non riusciamo a darvi. Ma non datevi per vinti e nel dubbio… Chiedete!

Come ci si rappresenta da soli? Io ho bisogno anche di tutela legale e questa dove la trovo gratis?

NON È FACILE RAPPRESENTARSI DA SOLI E NON PUOI TROVARE TUTELA LEGALE GRATUITA DA NESSUNA PARTE. Ma partiamo dalle basi e andiamo con ordine per cercare di fare chiarezza. I lavoratori che si costituiscono in un’assemblea come la nostra, attiva in una forma auto-organizzata che permette ai lavoratori di rappresentare una serie di istanze, si potrebbe già dire che è una aggregazione che svolge attività sindacale e può dotarsi di una serie di strumenti che permettono una serie di iniziative già come aggregazione in quanto tale.

Le cose si complicano quando per alcune cose occorre strutturarsi per riuscire, ad esempio, a partecipare al rinnovo delle RSU/RLS, avere una convenzione con gli avvocati, poter esercitare alcune prerogative come utilizzare l’articolo 28 della legge 300/1970, dare peso alle proprie iniziative, diffide, denunce, etc.

Essere strutturati serve per avere molti strumenti in più. Questo porta a decidere di dotarsi di una organizzazione sindacale, nel nostro caso ANLM, che ci permetterà di poter usufruire di questi strumenti al meglio. Se i lavoratori sosterranno il progetto, riusciremo ad avere i numeri per provare a rivendicare una rappresentatività che cambierebbe decisamente le carte in tavola sia sul piano rivendicativo che legale. Saranno i lavoratori a rappresentare sé stessi, facendo la differenza.

Dobbiamo inoltre sfatare un falso mito molto diffuso: ovvero che essere iscritto ad un sindacato ti garantisce un’assistenza legale gratuita. Questa cosa non è assolutamente vera. A meno che non si tratti di iniziative legali che una OS decide di patrocinare per motivi politici, il lavoratore dovrà comunque pagarsi le sue spese legali, ovviamente ad un costo calmierato in base alla convenzione, ma la realtà è questa.

Scegliendo quindi ANLM non stai noleggiando gratuitamente uno studio legale, ma stai sostenendo un progetto che restituisca veramente la parola ai lavoratori, dando a tutti la possibilità di decidere cosa è meglio ed avere sul serio voce in capitolo.

Con il Sindacato potremmo arrivare a giocare ad armi pari con chi oggi ci sta espropriando il diritto a vivere dignitosamente.

Per poter partecipare alle trattative con l’azienda, che numero di iscritti bisogna raggiungere?

In base all’accordo delle rappresentanze sindacali del 2014 ci serve almeno il 5% della rappresentanza totale di tutto il gruppo FS tra iscritti e voti alle RSU. Il che vuol dire che se siamo circa 70.000 lavoratori in tutto il gruppo FS, con il 60% sindacalizzato, avremmo bisogno almeno di circa 2500 tra iscritti e voti delle RSU per iniziare a poterci sedere ai tavoli e riuscire ad avere una rappresentatività (nonché la possibilità di avere RSU/RLS). L’ideale sarebbe riuscire ad avere questa rappresentatività entro settembre perché è a settembre che si fanno i conti annuali delle rappresentanze. Uno dei motivi per cui sarebbe bene fare le disdette entro la fine di questo mese. Più i nostri numeri sono confrontabili con quelli delle OOSS firmatarie (ad esempio noi 4000 loro 10000 in totale), più abbiamo la possibilità di dire la nostra che abbia un peso notevole all’interno della discussione. Inoltre, potremmo anche riuscire a sederci al tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL, facendo da baluardo contro il giochino al ribasso che ormai stanno facendo con gli ultimi CCNL.

Quali sono gli obbiettivi che ha ANLM Sindacato e quali sono gli eventuali tempi nei quali vogliamo raggiungerli?

Ad oggi (agosto 2024) abbiamo una causa aperta per il recupero forzoso delle ore durante lo sciopero del 13 marzo. Sappiamo che la ferrovia, in alcune DOIT, ha fatto la stessa infamata anche a luglio, ma prima bisogna vedere se la causa di marzo viene vinta. Purtroppo, quando si parla di legge non si può dare nulla per scontato né avere la certezza dei tempi, anche se abbiamo ragione. Per questo preferiamo andare coi piedi di piombo ed essere certi del risultato prima di comunicarlo ai lavoratori. Non ci siamo assolutamente dimenticati del resto degli abusi, ma stiamo studiando bene i casi e le norme assieme agli avvocati. Ovviamente, poiché siamo ad agosto, ci sono le ferie per avvocati e funzionari vari. Ogni azione intrapresa è quindi rimandata a settembre.

Nel frattempo, stiamo cercando una collaborazione con l’assemblea del personale di macchina e di bordo, anche loro auto costituitasi contro le infamate dell’azienda, in modo da vedere se si riesce a fare fronte comune per realizzare delle iniziative comuni, aumentando ulteriormente la forza del gruppo.

Ovviamente tra le altre iniziative c’è anche l’organizzazione dello sciopero del 6 settembre 2024, iniziativa molto importante che ci permetterà ulteriormente di esprimere il nostro dissenso nei confronti dell’accordo del 10 gennaio, mettendo ulteriormente in difficoltà una azienda che continua ad ignorare la nostra sicurezza a favore dei suoi guadagni e dei suoi interessi.

Ho difficoltà nel distinguere dove finisce l’assemblea e dove inizia il sindacato. Non sono la stessa cosa?

SONO SIMILI MA DIVERSI. L’assemblea come “Gruppo di Lavoro” è sempre la stessa, ovvero un gruppo di persone che, indipendentemente dal loro schieramento o la loro delega, vogliono genuinamente aiutare i lavoratori informandosi e rispondendo ai loro dubbi. Far parte del “Gruppo di Lavoro” non è la stessa cosa di fare parte del “Sindacato”: il primo fornisce strumenti alle persone, il secondo cerca soluzioni per tutelarle. L’ideale di base è però sempre la stessa: aiutarsi l’un l’altro mettendo tutti sullo stesso piano per instaurare un vero dialogo costruttivo e non una passiva accettazione di quello che decidono pochi, cosa a cui i lavoratori sono abituati attualmente, purtroppo. È una iniziativa difficile ma sarebbe una fantastica idea di sindacato collettivo.

Che sia una cosa in cui crediamo veramente è decisamente visibile, dato che siamo noi stessi a cercare il dialogo e buttarci nella mischia per aiutare, fare capire e capire a nostra volta i problemi di tutti, cercando soluzioni, fornendo risposte, analizzando i suggerimenti e accettando tutti coloro che vogliono realmente impegnarsi sia nel Gruppo di Lavoro e/o nel Sindacato.

Nessuno di noi è obbligato a stare in ANLM Sindacato (anche solo come iscritto), ma è fantastico che ci siano un sacco di persone che vogliano fare qualcosa per tutti, anche piccola, all’interno di ANLM Gruppo di Lavoro! Vuol dire che abbiamo fatto e stiamo facendo tutti quanti un gran lavoro!