STATUTO
dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione
– ANLM –
ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’associazione sindacale denominata “Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione” anche denominata ANLM.
L’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione è il sindacato che nasce dalle lotte e dalla autorganizzazione dei lavoratori della manutenzione della rete ferroviaria e nel quale si organizzano tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato, che lavorano nel settore ferroviario e che ne rispettino lo Statuto.
Non ha fini di lucro…
L’ANLM aderisce alla Federazione Sindacale Cobas del Lavoro Privato e ne usa la struttura diffusa sul territorio. Ha sede legale a Roma, in viale Manzoni 55, 00185 Roma.
ART. 2) NAZIONALITÀ
L’ANLM è presente sull’intero territorio italiano ed è organizzato in un’Assemblea Nazionale permanente a cui possono partecipare tutti gli iscritti, e in Assemblee Regionali in tutte le Regioni Italiane in cui gli iscritti ne promuoveranno la costituzione. Sono altresì consentite Assemblee pluriregionali che raccolgano sino a quattro regioni territorialmente limitrofe.
ART. 3) FINALITA’ E PRINCIPI
L’assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione si propone la rappresentanza, la difesa e la promozione dei diritti economici e sociali, professionali, sindacali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici del settore ferroviario. L’ANLM fonda la propria azione:
a. sulla democraticità della vita interna
b. sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella società
I principi irrinunciabili dell’associazione sono:
l’egualitarismo e la solidarietà tra i lavoratori contro ogni forma di razzismo e di discriminazione etnica, sessuale e religiosa; la difesa e l’ampliamento delle libertà individuali e collettive di opinione e di organizzazione; il superamento delle logiche di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, contro il dominio del profitto e della mercificazione generalizzata della società; l’indipendenza da istituzioni, dai partiti, dalle organizzazioni padronali e governative; il rifiuto del sindacalismo di mestiere, concertativo, filogovernativo e di ogni forma di privilegio e di clientelismo tipica del sindacalismo di professione. Tutte le cariche sono elettive e rispondono al principio delle revocabilità in qualsiasi momento e del volontariato senza retribuzione;
L’associazione individua nella democrazia diretta, nel rifiuto della delega, nella costruzione della partecipazione collettiva, nell’autorganizzazione, una generale proposta di trasformazione dell’assetto sociale che si contrappone alle gerarchie e alla competitività sulle quali si fonda l’attuale società;
ART. 4) ADESIONE E RECESSO
L’adesione all’associazione implica il versamento delle quote associative nelle modalità e nella misura stabilite dal Regolamento.
I dipendenti delle società del settore ferroviario già iscritti alla federazione Cobas del Lavoro Privato confluiscono nell’ANLM conservando al contempo anche l’iscrizione alla O.S. Cobas Lavoro Privato senza versamento di alcuna quota associativa per tutta la durata dell’adesione alla ANLM.
Il recesso va comunicato dall’associato tramite pec all’indirizzo dell’ANLM.
Il recesso dell’associato ha effetto dal mese successivo della disdetta formale.
L’esclusione dell’associato è di competenza delle strutture territoriali.
La qualità di associato si perde per recesso per gravi comportamenti in contrasto con i principi e finalità dell’ANLM, nonché con le norme statutarie e regolamentari.
L’esclusione per gravi comportamenti in contrasto con le norme statutarie e regolamentari viene deliberata dall’esecutivo nazionale dell’ANLM, secondo le procedure previste dal regolamento.
ART. 5) STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANI
L’ANLM si struttura a livello regionale (o pluriregionale) e nazionale e i suoi organi sono i seguenti:
a) l’assemblea Regionale o pluriregionale degli iscritti che delibera sui temi di interesse generale e territoriale ed elegge i delegati all’assemblea nazionale, l’Esecutivo regionale (E.R.) o pluriregionale, il rappresentante legale/portavoce regionale (o pluriregionale) tra i componenti dell’E.R., nonché i componenti da indicare per gli esecutivi regionali del Cobas del Lavoro Privato, secondo le modalità previste dal Regolamento.
b) l’assemblea nazionale degli iscritti che delibera sui temi di interesse generale, nazionale e internazionale, ed elegge l’esecutivo nazionale (E.N.), il rappresentante legale/portavoce nazionale tra i componenti dell’E.N., nonché i componenti da indicare per l’esecutivo nazionale del Cobas del Lavoro Privato, secondo le modalità previste dal Regolamento.
c) L’esecutivo regionale o pluriregionale. Viene eletto dalla assemblea regionale o pluriregionale, secondo le modalità previste dal regolamento ed attua le decisioni prese dalla assemblea stessa. Elegge tra i suoi componenti il tesoriere regionale o pluriregionale. Il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.
d) L’esecutivo nazionale. Viene eletto dall’ assemblea nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento ed attua le decisioni prese dalla assemblea stessa. Elegge il tesoriere nazionale tra i suoi componenti. Il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.
e) Il tesoriere nazionale e i tesorieri regionali o pluriregionali
f) I rappresentante legali regionali o pluriregionali, rappresentano l’associazione nel livello territoriale di competenza, secondo il mandato dell’esecutivo territoriale e fermo restando il rapporto paritetico con i suoi componenti, e rappresentano il sindacato in Giudizio potendo incaricare legali, e disporre in ogni modo del diritto litigioso dell’associazione (transigere, incassare, rinunciare agli atti e all’azione ecc. ecc.) nel territorio di competenza.
g) Il rappresentante legale nazionale, Presidente dell’associazione, rappresenta l’associazione al livello nazionale, secondo il mandato dell’esecutivo nazionale e fermo restando il rapporto paritetico con i suoi componenti, e rappresenta il sindacato in Giudizio potendo incaricare legali, e disporre in ogni modo del diritto litigioso dell’associazione (transigere, incassare, rinunciare agli atti e all’azione ecc. ecc.).
ART. 6) RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
I rappresentanti legali nazionali e regionali o pluriregionali, ciascuno in base alla propria sfera di competenza, rappresentano il sindacato in Giudizio potendo incaricare legali, e disporre in ogni modo del diritto litigioso dell’associazione (transigere, incassare, rinunciare agli atti e all’azione ecc. ecc.).
ART. 7) PATRIMONIO (fondo comune)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali versate degli associati; dalle sottoscrizioni, dalle donazioni, dalle oblazioni, dai lasciti, da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche e associazioni senza personalità giuridica. La misura del contributo associativo e le modalità di raccolta sono disciplinate dal Regolamento. In nessun caso, anche in modo indiretto, possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Le strutture nazionali e territoriali sono amministrativamente autonome.
Ai tesorieri nazionale e territoriali compete l’amministrazione dei fondi su mandato vincolante degli esecutivi nazionale e territoriali, nonché la tenuta delle scritture contabili, l’apertura e la gestione di conti correnti postali e/o bancari intestati all’associazione per la gestione dei fondi nazionali, unitamente al rappresentante legale (con firma disgiunta).
ART. 8) AFFILIAZIONI, PATTI FEDERATIVI E FUSIONI
L’affiliazione di altre organizzazioni all’ANLM è approvata dall’assemblea nazionale con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento. Le organizzazioni affiliate concorrono, nelle modalità ed entità stabilite dal Regolamento, al finanziamento dell’ANLM. Concorrono altresì alla vita sociale dell’ANLM nelle modalità stabilite dal Regolamento.
L’ANLM può promuovere e sostenere a livello locale, nazionale e internazionale, patti con associazioni di base, al fine di costruire la più larga unità progettuale per sostenere e tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
L’ANLM può dar vita a Patti federativi e/o fusioni con altre organizzazioni sindacali, previa consultazione nell’ambito della federazione “Cobas del Lavoro Privato”.
ART. 9) INCOMPATIBILITA’, REVOCABILITA’ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
Le cariche ricoperte nell’Associazione devono rispondere al principio della rotazione secondo le modalità previste dal regolamento. Le cariche ricoperte nell’Associazione sono di norma incompatibili con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici, nei rispettivi livelli. Gli eletti alle consultazioni elettorali amministrative e politiche, a partire da quelle circoscrizionali (municipi), non possono di norma ricoprire cariche statutarie in seno all’Associazione. Per gli eletti nei consigli di comuni di ridotte dimensioni può esercitarsi la deroga, sentita l’Assemblea Nazionale. Per ogni altro caso non previstodallo Statuto e/o dal Regolamento si esprime l’Assemblea Nazionale. Ogni carica è revocabile in qualsiasi momento dall’organo che la ha espressa, con le stesse modalità di elezione/designazione.
ART. 10) MODIFICHE STATUTARIE
Ogni modifica del presente Statuto deve avvenire nell’Assemblea nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.
ART. 11) REGOLAMENTO
Il regolamento dell’ANLM non necessita di atto notarile. Esso viene deciso e modificato in Assemblea Nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
ART. 12) SCIOGLIMENTO
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione a maggioranza qualificata di 4/5 dall’assemblea nazionale appositamente convocata in riunione straordinaria dall’Esecutivo Nazionale dopo consultazione referendaria tra gli aderenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea Nazionale nomina da uno a tre liquidatori stabilendo le modalità relative alla devoluzione degli eventuali beni ad associazioni con finalità omologhe, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed alla chiusura dell’attività dell’Associazione.
ART. 13) NORME FINALI
Le strutture ai vari livelli potranno costituire coordinamenti e commissioni al fine di perseguire al meglio gli scopi e le finalità dell’Associazione secondo le modalità del regolamento. Nell’arco temporale che intercorre tra l’atto costitutivo e la convocazione dell’Assemblea Nazionale, l’Esecutivo Nazionale provvisorio può deliberare su questioni di urgenza, fatta salva la ratifica dell’Assemblea Nazionale. Il Regolamento disciplina i casi in cui, per motivi di urgenza l’Esecutivo Nazionale assume i poteri deliberanti, fatta salva, comunque, la ratifica delle determinazioni da parte dell’Assemblea Nazionale.
Per l’effetto dell’adesione all’associazione sindacale Cobas del Lavoro Privato, l’ANLM accetta e riconosce tutti gli accordi sindacali categoriali e interconfederali sottoscritti dalla predetta associazione, compreso gli accordi sulla rappresentanza sindacali e la costituzione delle RSU. Gli iscritti al Cobas del Lavoro Privato che hanno assunto cariche elettive nelle liste di detta O.S., tra cui la carica di RSU e RLS, che continueranno a rappresentare il Cobas del Lavoro Privato, oltre che l’ANLM stessa.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto sono valide le vigenti norme di Legge in materia.