Oggetto: violazione limiti utilizzo trasferta
Con riferimento al cantiere di risanamento e rinnovo ad opera della ditta CLF, interessante la linea AV Bologna – Fi. Castello e che prevede l’impiego di personale RFI per le attività di scorta, abbiamo ricevuto segnalazione della vostra intenzione di avvalervi di personale proveniente da impianti distanti dalla sede prevista per l’inizio delle attività di cantiere, prevedendone l’arrivo anche da altre Unità Manutentive, richiedendo loro l’inizio della prestazione, come prevista da turno, anziché nel punto di raccolta/sede di squadra, presso la sede di San Pellegrino.
A tal proposito occorre ricordarvi che la sede di San Pellegrino non è raggiungibile con mezzi pubblici o simili, pertanto le modalità di utilizzo, che gia vedrebbero nelle vostre indicazioni alcune violazioni di accordi attualmente in essere, sono da considerarsi difformi dalla normativa attualmente in vigore, infatti il combinato disposto del Dlgs 66/2003 e quanto chiarito dal Ministero Del Lavoro a seguito degli interpelli N° 13-15/2010, che aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente per la corretta computazione dell’orario di lavoro di prestazioni in trasferta, precisano che: “se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.”
Siamo a specificare quindi, che l’impossibilità del dipendente di recarsi con mezzi diversi da quelli aziendali presso i luoghi di trasferta lavorativa, sia in caso di assenza di differenti servizi di trasporto sia in caso questi non garantiscano di contenere l’impegno del lavoratore entro le 12 ore, determina chiaramente in aderenza a quanto normato, che la prestazione debba intendersi iniziata già nel momento di arrivo presso la propria sede di squadra (Punto di raccolta) poiché tale presenza risulta necessaria e inevitabile per recarsi presso il cantiere di lavoro, sia per l’autista del veicolo sia per gli eventuali passeggeri.
Nell’auspicare una immediata rimodulazione della programmazione dell’attività in oggetto, la scrivente diffida codesta Direzione dal reiterare l’utilizzo del personale nelle modalità fin qui descritte, riservandosi di adire a tutti gli strumenti d’uso atti a garantire il ripristino di un corretto utilizzo del personale interessato.
Bologna 1 ottobre 2024
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