Oggetto: possibile attribuzione indebita funzioni del preposto come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Premessa

L’accordo nazionale del 10 gennaio 2024, che vorrebbe flessibilizzare al massimo gli orari di lavoro del personale (sulle 24/24h e 7/7 gg), si inserisce all’interno di un processo di riorganizzazione della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria di RFI che non corregge alcuni evidenti limiti, se analizzata da un punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Quello che ad oggi è evidente a chi conosce il mondo della manutenzione infrastruttura è come siamo lontani dallo scongiurare incidenti a volte mortali, che si susseguono senza che la ricostruzione delle dinamiche che li provocano possa dirsi non prevedibile.

Va altresì detto che gli incidenti sono, pur essendo il più grave epilogo, solo la punta di un iceberg, ben più pericoloso, fatto da incidenti mancati (e sono veramente tanti), la cui triste caratteristica è evidenziata da come sia il caso a determinarne l’esito.

Fenomeno questo che per essere stroncato necessiterebbe dell’impunità per i lavoratori coinvolti, solo avendo informazioni puntuali si potrebbero correggere le fragilità che ne determinano il rischio, ma lo strumento sanzionatorio è da questo punto di vista un formidabile deterrente.

Occorre sottolineare che quando si analizzano i mancati incidenti, questi restano tali, molto spesso per fattori che non sono riconducibili a strumenti di prevenzione che ne mitighino gli effetti, ma bensì per effetto di una casualità che non può diventare parametro a cui affidarsi.

Resta inteso che la mancanza di un analisi del contesto in cui si opera (ferrovieri e non) impedisce di comprendere a pieno le ragioni che portano al generarsi di eventi che possono avere anche esiti molto gravi.

Con gli anni, il modo di operare sui cantieri, ha subito una “mutazione genetica” e se prima il modo con cui operavano i ferrovieri, sicuramente più conforme a paletti e regole, diventava almeno in parte elemento condizionante anche dell’operato delle ditte, creando spesso un effetto di protezione estesa dal rischio naturalmente insito su quei cantieri anche per i lavoratori delle stesse, col passare degli anni ha visto affermarsi il processo inverso e i risultati si vedono.

Analizzare gli eventi senza considerarne le ragioni scatenanti, può individuare le responsabilità allo stadio finale, ma non fornisce gli elementi analitici necessari per attuare misure che ne elimino la replicabilità.

È noto che il RLS ha tentato più volte, anche in sede di riunione periodica, di avviare un confronto su questi aspetti, incontrando una indisponibilità totale anche alla sola analisi dei problemi posti, pertanto crediamo che la sottovalutazione dell’Azienda delinei quantomeno una parte delle responsabilità per cui i fatti accadono.

Esposizione

Questa premessa è necessaria poiché il nuovo modello organizzativo, non solo rafforza l’indirizzo in pejus di quanto fin qui registrato, ma lo certifica come modello da adottare con risultati che sono fin troppo facili da prevedere.
Si sposa a pieno una articolazione del lavoro che sia perfettamente sovrapponibile a quella delle ditte senza vi sia stato alcun intervento per mitigarne i rischi.

Su questo c’è un elemento che potrebbe sembrare di dettaglio, ma che diventa essenziale poiché connesso all’operatività stessa delle squadre di lavoro ed è il ruolo dei Capi Tecnici, che saranno per scelta aziendale anche i preposti alla sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 che ne elenca gli obblighi:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e
dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informche sono ancora in apprendistatoare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioche sono ancora in apprendistatoni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoroo la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Ne discende che, nel processo manutentivo di RFI, il Capo Squadra (Referente tecnico per l’esecuzione del lavoro assegnato) coincide con il Preposto (Referente per la salute e sicurezza sul lavoro). Questa figura sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute verificando la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il preposto di RFI è il lavoratore di RFI che svolge – secondo le attribuzioni e competenze conferitegli nell’ambito delle attività lavorative, – le funzioni di sovrintendenza e vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, in riferimento alla salute e sicurezza del lavoro.

Possiede inoltre funzioni e poteri di verifica e quant’altro allo stesso preposto assegnato, in relazione alle norme e disposizioni vigenti.
Ogni lavoratore di RFI che assume il ruolo di preposto viene formato e aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni correlati.

Ora, visto che la scelta organizzativa di rendere centrale in tutte le squadre la figura del Capo Tecnico, il quale ricoprirà, come sopra esplicitato anche la figura del Preposto come prevista dal D.Lgs. 81/2008 e che il reclutamento di queste figure professionali sta avvenendo anche tra ferrovieri che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio, non si può ignorare la pericolosità di questa scelta.

Sono due gli aspetti che meriterebbero di essere valutati.

Il primo attiene alle lavorazioni in ambito ferroviario che sono molto spesso complesse, ancor più quando vedono interessati più attori (ditte appaltatrici, etc), anche in interferenza, pertanto l’esperienza gioca un ruolo determinante per poter rispondere ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008.

Il secondo aspetto, non per importanza, vede lavoratori, che sono ancora in apprendistato e non hanno ancora ottenuto la stabilizzazione del posto di lavoro, essere investiti della responsabilità di preposto e che quindi potrebbero, per condizione lavorativa, non avere gli strumenti idonei per reggere alle pressioni che sono inevitabili quando si lavora all’interno di cantieri molto spesso complessi.

Si chiede agli Organi di Vigilanza su base nazionale e territoriale una valutazione su quanto esposto e quali strumenti possano contrastare tale incarico di comodo operato dall’azienda, nonché ogni altro fattore organizzativo (come la massimizzata flessibilizzazione dell’orario a seguito del richiamato accordo del 10 gennaio us.) sia di per sè foriero di un aumentato rischio infortunistico.

Si precisa che analoga richiesta è stata inoltrata all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria per una valutazione di quanto esposto sugli impatti in ambito di Sicurezza di Circolazione.
Dando disponibilità sin da subito, per qualsiasi chiarimento sugli argomenti in oggetto.

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